Quali sono le problematiche del lavoro all’estero?

Anche se l’attività sembra routinaria, simile a tante altre, magari analoga a quanto si può fare presso la propria sede durante un’attività ordinaria, il lavoro presso impianti o sedi di terzi ci espone a rischi ulteriori, ecc…

PERCHÉ?

Il D. Lgs. 81/08 (art. 28) obbliga il datore di lavoro a valutare e – non va dimenticato – a gestire in concreto tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari. Il datore di lavoro deve quindi garantire le opportune condizioni di sicurezza a tutti i propri dipendenti, a prescindere dalla collocazione geografica.
Va da sé che l’applicazione di questo principio, comporta, di fatto, anche la responsabilità del datore di lavoro qualora invii del personale all’estero, per attività correlate a quelle mansioni che sono state affidate ai propri dipendenti.
Inoltre va tenuto presente che i rischi a cui sono esposti i lavoratori, oltre a quelli propri della mansione affidata, possono essere aggiuntivi e molteplici.

CHI È PARTICOLARMENTE ESPOSTO

Chi va a lavorare in paesi stranieri dove non è garantita una stabilità politica, sociale od economica o addirittura sono in corso attività terroristiche o belliche – ma non solo – sono lavoratori esposti a rischi particolari.

Ma anche quelli che, semplicemente lavorano all’estero sotto una di queste forme:

– la trasferta o missione all’estero;
– il distacco internazionale;
– l’appalto presso committente estero.

la trasferta o missione all’estero
contesto politico

Inoltre va ricordato che oltre ad assicurare idonee misure per la tutela della salute e sicurezza secondo i livelli prescritti dalle norme di prevenzione della normativa italiana, vanno rispettate le norme di prevenzione e protezione previste dall’ordinamento del Paese ove il lavoratore è inviato per svolgere le prestazioni lavorative.

Di fatto è necessario che il lavoratore venga tutelato non solo limitatamente agli spazi ed ai tempi relativi all’impegno lavorativo, ma debbono essere presi in considerazione tutti i fattori di rischio, connessi con la vita quotidiana:

– contesto climatico;
– situazione politica (ordinamento giuridico, legislazione, diritti civili, restrizione della – libertà personale per un qualsiasi motivo, ecc…);
– stato di fatto culturale (usi, lingua, religione, ecc…), e sociale (crimine, consuetudini, alimentazione, ecc…);
– ambito economico (sistema bancario, sistemi di trasporto, logistica, ecc…);
– manipolazione di valori, come preziosi, titoli, denaro, farmaci o prodotti costosi o difficilmente reperibili;
– situazione igienica (malattie endemiche, intolleranze, strutture sanitarie, ecc…);
– attivazione di un’assicurazione per ogni viaggio di andata nel luogo di destinazione e di rientro dal luogo stesso, per i casi di morte o di invalidità permanente;
– il tipo di sistemazione logistica;
– la presenza idonee misure in materia di sicurezza (safety e security).

COSA VA FATTO?

Ricordiamo ancora che le responsabilità disciplinate dal D. Lgs. 81/2008 si indirizzano non solo al datore di lavoro (che da prassi é il primo responsabile), ma anche ai dirigenti (che dovranno, in relazione ai contenuti dell’art. 18 del D. Lgs. 81/2008, organizzare opportunamente l’attività lavorativa), ai preposti (che dovranno sovrintendere ai propri collaboratori sul campo) e, infine, ai lavoratori (che dovranno sempre prendersi cura della propria sicurezza).

Nel caso specifico relativo ai preposti e ai lavoratori, questi per pratica generale sono i soggetti che ragionevolmente sono più interessati dalle trasferte presso terzi all’estero.

Ecco che si presenta la necessità e l’obbligo (ma anche l’opportunità) di applicare alcune operazioni specifiche che consentano di valutare caso per caso la sicurezza correlata allo specifico luogo di lavoro presso il cliente, e prendere opportune misure di gestione, ad iniziare dalla contestualizzazione dell’attività da condurre all’estero tramite l’assunzione di specifiche informazioni presso enti riconosciuti.

Inoltre dobbiamo avere l’evidenza di aver implementato un sistema per la cooperazione ed il coordinamento con gli altri datori di lavoro per una corretta gestione delle interferenze nell’abito di lavoro interessato (cantiere edile o navale, stabilimento o altra sede del proprio cliente estero).

assunzione di specifiche informazioni presso enti riconosciuti.
Crisis Management Team

È NECESSARIA UNA VIGILANZA SPECIFICA

L’addetto alle attività in trasferta, oltre alle operazioni tipiche da effettuare come al solito nella sua sede ordinaria, dovrà essere parte attiva per monitorare la situazione ambientale ai fini della sua sicurezza e salute.
È importate che venga redatta un’istruzione operativa, ovvero una scaletta operativa che indichi e delinei un quadro all’interno del quale deve operare l’addetto.
In particolare per verificare e gestire la situazione “remota” rispetto all’attività tradizionale in sede aziendale, ove sono presenti vari responsabili (preposti), l’addetto che (anche da solo) si trova presso il cliente in trasferta, specialmente se all’estero, deve riferirsi ad una check-list di controllo predisposta per il tipo di attività.
Tale lista dovrà essere compilata presso il cliente e fatta pervenire alla sede per le opportune valutazioni da parte della direzione.

IN CASO DI EMERGENZA

Qualora dovesse rivelarsi necessaria una gestione di incidenti, emergenze e crisi dovremo aver:

– definito un Business Continuity Plan, oltre a un Crisis Management Team per poter gestire eventuali situazioni d’emergenza;
– sviluppato specifici piani per gestire le prevedibili situazioni di pericolo (per la salute e per la sicurezza), il rapido rimpatrio di lavoratori in pericolo e prevedere le modalità con cui poter riprendere lo svolgimento delle attività lavorative a l ripristino della normalità.

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